Incompatibilità/possibilità per il personale di svolgere altra attività lavorativa
Attività compatibili e non compatibili per i pubblici dipendenti
Istituto Comprensivo Bosisio Parini
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Bosisio Parini, 9 settembre 2024
A tutto il personale interessato
Oggetto: Incompatibilità/possibilità per il personale di svolgere altra attività lavorativa
1. Disposizioni generali e incompatibilità
I dipendenti pubblici sono tenuti al dovere di esclusività della prestazione essendo a servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).
L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR n. 3/1957 (sono previste alcune deroghe, la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale).
Gli incarichi per i quali si richiede l’autorizzazione devono necessariamente ricoprire il carattere della saltuarietà, temporaneità ed occasionalità, e comunque devono essere considerati un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità.
Restano ferme, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del DPCM n. 117 del 17/03/1989 e all’art. 1, commi 57 e seguenti della Legge n. 662/1996. Restano ferme anche le di-sposizioni di cui agli articoli 267 comma 1, 273, 274, 508 e 676 del D.Lgs. n. 297/1994, all’art. 9, commi 1 e 2 della Legge n. 498/1992, all’art. 4, comma 7 della Legge n. 412/1991.
2. Attività non consentite
Non sono consentite le attività che possono procurare danno all’immagine o al prestigio dell’Amministrazione, o interferire con i compiti istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza determinando conflitti di interessi.
Il personale dipendente da una Amministrazione pubblica non può esercitare il commercio, l’industria, l’artigianato, né alcuna professione, né assumere impieghi, né assumere incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, né accettare cariche in società costituite a fini di lucro tranne che si tratti di società, aziende o enti per i quali la nomina è riservata all’Amministrazione. Il divieto concerne anche l’appartenenza a so-cietà commerciali e di persone se alla titolarità di quote di patrimonio siano connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale.
Sono consentite, previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza: 1. la mera partecipazione sociale non accompagnata da responsabilità gestionali tese al perseguimen-to dell’oggetto sociale 2. la partecipazione in imprese familiari o agricole, i cui incarichi si sostanzino in un’attività di tipo eventuale e suppletivo, pertanto svolta senza i caratteri della prevalenza temporale ed economica, che escluda un’assunzione diretta di poteri gestionali, comunque in assenza di conflitto di interessi fra l’attività amministrativa e quella societaria 3. lo svolgimento di attività di perito o arbitro, membro di commissioni esaminatrici o valutative.
Vi è conflitto di interessi qualora il dipendente: 1. intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, o con partecipazione in persone giuridiche la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nell’amministrazione in uffici deputati al rilascio dei suddetti provvedimenti 2. intenda svolgere attività libero-professionale al fine di procurare a terzi i provvedimenti ammini-strativi di cui sopra e operi in uffici deputati al loro rilascio 3. intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, enti, o comunque, persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o, in ogni caso, ge-stire convenzioni o altri rapporti contrattuali, ovvero progetti, studi, consulenze per l’Amministra-zione per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell’ufficio cui è preposto 4. intenda svolgere attività libero-professionale in campo legale e intenda operare in rappresentanza di interessi in via giudiziale o extra-giudiziale per curare interessi giuridici nei confronti dell’Ammini-strazione ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi 5. intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali l’Amministrazione di apparte-nenza svolga funzioni di controllo o vigilanza 6. stabilisca rapporti economici con fornitori di beni e servizi per l’Amministrazione.
3. Autorizzazione allo svolgimento della libera professione
II divieto di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall’art. 508, comma 10 del D.Lgs. n. 297/1994 trova unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale do-cente l’esercizio della libera professione purché 1)venga svolto senza vincoli di subordinazione 2)non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente (comprese le attività non di insegnamento) 3)sia pienamente compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio 4)sia intrinsecamente coerente con l’insegnamento impartito, così da poter esercitare un’influenza positiva sull’attività didattica 5)sia previamente autorizzato
L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile, che attribuiscono alla legge il compito di stabilire quali siano le pro-fessioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
I redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 44 della Legge n. 412/1991.
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata preventivamente.
4. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi retribuiti da parte di altri soggetti
L’art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti da altri soggetti (pubblici o privati) debbano essere previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata prima del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei tempi necessari per istruire la pratica (l’amministrazione di appartenenza ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi).
Ai sensi dell’art. 53, comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o au-torizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare entro 15 giorni al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo
I lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e di-rettori di gara) che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva dietro corrispettivo superiore a 5.000 € annui lordi, sono tenuti a richiedere autorizzazione all’amministrazione di appartenenza (art. 25, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021). In alternativa i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare in qualità di volontari1 la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. La richiesta di autorizzazione (o, in alternativa, la comunicazione) dovrà essere accompagnata obbligatoriamente dalla proposta di incarico, con indicazione del corrispettivo monetario pattuito o precisazione che l’incarico è svolto a titolo gratuito.
6. Lezioni private
La materia è regolamentata dall’art. 508, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1994:
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto
2. Il personale docente che voglia impartire lezioni private (anche a titolo gratuito) è tenuto a informare il dirigente scolastico, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza
3. Se le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedono, il dirigente, sentito il Consiglio di Istituto, può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione
7. Attività non soggette al regime autorizzativo
Ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 6 sono sottratte al regime autorizzativo le seguenti attività, anche se prestate dietro compenso: 1) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili 2) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali 3) la partecipazione a convegni e seminari 4)gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate 5) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo 6) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita 7) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (quest’ultima previsione è stata introdotta dall’art. 2, comma 13-quinquies, lettera b della Legge n. 125/2013)
Tali attività non necessitano di autorizzazione. Si raccomanda comunque la preventiva comunicazione per valutare se sussistano eventuali conflitti di interessi.
Sono consentite – e non necessitano né di autorizzazione né di comunicazione – le attività gratuite che siano espressione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero (attività artistiche, partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e di cooperative sociali e assistenziali senza scopo di lucro…), purché non interferiscano con le esigenze di servizio e non siano di intensità tale, anche in relazione alla loro eventuale compensazione economica, da assumere il carattere dell’attività professionalmente resa.
8. Dipendenti in part time non superiore al 50%
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno possono svolgere un’altra attività lavorativa, sia con un contratto di lavoro subordinato (mai con un’amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Anche tale caso non necessità di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ma si ritiene necessaria una comunicazione preventiva, per valutare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi.
Resta fermo anche per i dipendenti in regime di part time iI divieto di esercitare attività commerciale o industriale previsto dall’art. 508, comma 10 del D.Lgs. n. 297/1994.
Gli interessati a svolgere attività compatibili sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione alla Dirigente Scolastica, presentando l’apposita modulistica in Segreteria (scaricabile dal sito nell’area riservata alla voce “autorizzazioni”) o chiedendo il modulo cartaceo direttamente in Segreteria.
Il dirigente scolastico
Orsola Moro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93