Incompatibilità/possibilità per il personale di svolgere altra attività lavorativa
Attività compatibili e non compatibili per i pubblici dipendenti
Istituto Comprensivo Bosisio Parini
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Bosisio Parini, 12 settembre 2023
A tutto il personale interessato
Oggetto: Incompatibilità/possibilità per il personale di svolgere altra attività lavorativa
PREMESSA
Come noto, ai sensi dell’articolo 98 della Costituzione Italiana, i pubblici impiegati, e pertanto anche i dipendenti della scuola, sono al servizio esclusivo della Nazione. Il dovere di esclusività del pubblico funzionario, ossia il dovere di eseguire la propria prestazione lavorativa retribuita solo in favore dell’Amministrazione, risponde ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione Italiana.
Tale dovere mira a perseguire, inoltre, il prestigio della funzione amministrativa. Il dovere di esclusività impone al pubblico dipendente di riservare le proprie energie lavorative ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione di appartenenza, non potendole dissipare esercitando ulteriori attività, che lo distolgano dal dovere di collaborazione che egli deve al proprio datore di lavoro.
Nel nostro ordinamento il dovere di esclusività, essendo previsto a livello costituzionale, non può essere derogato né dalle parti né dai contratti collettivi, ma può essere regolato dal solo Legislatore.
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Al principio generale di esclusività fanno eccezione alcuni regimi speciali (deroghe oggettive) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (deroghe soggettive). La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego. Con la presente si dà informativa sulle disposizioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi e per l’esercizio di libere professioni.
L’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 rappresenta la norma generale in materia.
Tale disposizione, al primo comma, richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, secondo il quale: “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
Gli incarichi connotati dai caratteri della abitualità e professionalità, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.
Il carattere della professionalità è ravvisato nella continuità e non occasionalità dello svolgimento della professione, anche qualora la stessa sia svolta in maniera esclusiva. La mera iscrizione ad un albo professionale, infatti, non risulta vietata dalla legge, ma le singole regolamentazioni degli enti professionali prescrivono, ai fini della valida iscrizione e permanenza nell’albo o ordine. Ad es. l’esercizio della professione forense è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato ai sensi dell’art. 17 c. 1 della legge professionale forense (legge 247/2012). Infine, indice sintomatico della abitualità dell’attività secondaria esercitata in modo continuativo è l’apertura della partita I.V.A.
I commi dal 7 al 13 dell’art. 53 del D.lgs. 165/01 prevedono che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
In linea generale, ma non esaustiva, sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite a:
● gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
● le collaborazioni plurime con altre scuole;
● la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
● l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
● gli incarichi presso le commissioni tributarie;
● gli incarichi come revisore contabile.
ESONERO, ASPETTATIVE O PART-TIME PER DOTTORATI DI RICERCA.
In base a recente normativa del Ministero dell’Istruzione, la concessione di esoneri, aspettative o part-time per dottorati di ricerca non può essere emanata dal sottoscritto prima di avvenuta indagine da parte di specifica commissione preposta dal MI. Pertanto, dietro richiesta di esonero per dottorato, il sottoscritto informerà la commissione MI e attenderà l’esito dell’indagine prima di rilasciare la sua autorizzazione.
Co.co.co. o attività professionale con collaborazione continuata: essa è vietata per il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (escluso chi ha part-time non inferiore al 50%) dunque l’unica attività concessa è temporanea e occasionale. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
Svolgimento di ripetizioni private da parte di insegnanti: come indicato nel Testo Unico Scuola D. Lgs. 297/94 all’art. 508 agli insegnanti non è consentito svolgere lezioni private per alunni del proprio istituto. Per alunni di altri istituti, come ribadito dalla legge di bilancio L. 145/18 gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.
Infine, a sensi della Legge 190/12, le PP.AA. che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare per via telematica (nel termine di 15 giorni) al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti stessi.
RUOLI IN SOCIETÀ DI PERSONE E CAPITALI
Con riferimento alle cariche in società – sia di persone che di capitali –, al pubblico dipendente è vietato ricoprire ruoli di amministrazione e di gestione. Risulta, quindi preclusa al pubblico dipendente la possibilità di assumere cariche sociali di amministratore, consigliere e sindaco.
Invece, allo stesso è concessa la possibilità di assumere la qualifica di socio nelle società di capitali, senza alcuna autorizzazione, e nelle società in accomandita semplice (S.a.s.) la posizione di socio accomandante.
Nelle società cooperative la giurisprudenza prevalente ritiene che non si ponga il problema di incompatibilità, ma, qualora la società cooperativa persegua oltre allo scopo mutualistico anche quello di lucro, bisognerà valutare la prevalenza dello scopo mutualistico e l’impegno del pubblico dipendente nell’assolvimento dell’incarico.
DEROGHE
A. DEROGHE DI TIPO OGGETTIVO.
Ai sensi del c. 6, art. 53, sono ESCLUSI dalla richiesta di autorizzazione i compensi derivanti dalle seguenti attività (sempre e comunque in regime di mancanza di conflitto di interessi):
a. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (ovvero quelle attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero);
b. dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni;
c. dalla partecipazione a convegni e seminari (se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese);
d. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f. da incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
g. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione “nonché di docenza e di ricerca scientifica” (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).
Parimenti sono autorizzate:
h. le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc;
i. le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (es. volontariato presso un sindacato);
j. tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate.
B. DEROGHE PER GLI INCARICHI RETRIBUITI (anche occasionali) non compresi nei doveri d’ufficio conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche o da soggetti privati.
Le condizioni per cui possono essere autorizzati tali incarichi sono le seguenti (Art. 508, c. 15 del D.lgs. 297/94):
● l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e deve essere autorizzata dal DS;
● non sono autorizzabili incarichi in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del MI;
● la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico; sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
● il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
● il non coinvolgimento, per eventuali patrocini in controversie, con la Pubblica Amministrazione;
● la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'assolvimento di tutte le attività inerenti all’attività lavorativa (funzione docente) cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne in nessun modo il regolare svolgimento.
C. DEROGHE DI TIPO SOGGETTIVO (part-time non superiore al 50% – Legge 662/96, art. 1, c. 56).
I dipendenti in regime di part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria, possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente e che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio. Inoltre, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di PP.AA. e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (c. 56 bis dell'art. 1, Legge 662/96 come modificata dalla Legge 140/97).
In ogni caso, è impossibile la contestuale presenza di due rapporti di lavoro a T.I. con due amministrazioni pubbliche.
NOMINE A TEMPO INDETERMINATO (T.I.)
Si fa presente che chi ha già instaurato ed ha in atto un rapporto di lavoro non può sottoscrivere un contratto a T.I. nel comparto scuola se non ha prima risolto il precedente rapporto di lavoro proprio per le ragioni di “incompatibilità” sopra richiamate. Tale incompatibilità non deve quindi sussistere al momento della stipula del contratto e non può essere sanata con la concessione dell’aspettativa (ex. art. 18 CCNL 2007) o con la richiesta di part-time poiché la sussistenza di un’attività incompatibile impedisce l’instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola.
● Nel primo caso (aspettativa), infatti, la possibilità di accedere all’istituto giuridico dell’aspettativa si matura dopo la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo.
● Nel secondo caso (richiesta di P.T.), si chiarisce che il rapporto di lavoro con la scuola si costituisce a tempo pieno; la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente.
Differente è invece il caso del dipendente (a tempo indeterminato) che opta per il part-time (P.T.): in tal caso infatti il dipendente può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata e che il P.T. sia di durata pari o inferiore al 50% della prestazione oraria piena.
NOMINE A TEMPO DETERMINATO (T.D.)
Nel caso di dipendenti che abbiano già un rapporto di lavoro con un soggetto privato cui venga proposta una supplenza (nomina quindi a T.D.), la stessa “potrà” (non già “deve”) essere comunque conferita se trattasi di un monte ore non superiore alla metà dell’orario ordinario di servizio del titolare. La normativa già indicata per il personale in P.T. è applicabile anche al personale titolare di “spezzone orario”, sempre e in ogni caso in assenza di conflitto di interesse con il rapporto di lavoro a scuola. Infine, in caso di “spezzone orario” superiore al 50%, si applicherà in toto la disciplina sulle incompatibilità precedentemente richiamata per cui la supplenza è incompatibile con altro rapporto di lavoro presso enti privati; invece, la stessa potrà essere conferita se il destinatario della stessa rientra nelle condizioni esposte al punto B) della presente (deroghe per incarichi retribuiti).
ISTRUZIONI OPERATIVE:
Per i docenti e il personale Ata è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione e/o di incarichi retribuiti secondo i criteri ed i limiti di cui sopra presentando apposita richiesta tramite la modulistica da richiedere in Segreteria.
Il dirigente scolastico
Orsola Moro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93